La Corte Costituzionale con la sentenza n. 146 del 7 luglio 2025 depositata in data 15 ottobre 2025, in materia di procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 473-bis.17 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione”. Nello specifico la Corte ha rilevato che “per il principio del contraddittorio consacrato dall’art. 111, secondo comma, Cost., il legislatore non ha ecceduto il limite della manifesta irragionevolezza, nel differenziare il trattamento di attore e convenuto relativamente alla durata del termine loro concesso per difendersi dalle domande ed eccezioni della rispettiva controparte. Ha quindi precisato che “…..il minor termine assegnato alla difesa dell’attore rispetto a quello concesso al convenuto non risulta manifestamente irragionevole, in quanto le due posizioni processuali sono significativamente diverse”, giungendo alla conclusione che ” i diversi termini concessi per reagire alle rispettive pretese dell’altra parte, nel contesto di un processo improntato a speditezza e concentrazione, non sono tali da porre l’attore in una situazione di asimmetria manifestamente squilibrata rispetto alle possibilità di difesa di cui dispone il convenuto”.