La sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20255 del 9 aprile 2025, depositata in data 30 maggio 2025, in materia di patteggiamento su delitto di peculato ha affermato che “La restituzione del prezzo o del profitto del reato, quale condizione processuale di ammissibilità del rito del patteggiamento, va modulata perciò con riguardo alla imputazione per la quale è stata esercitata l’azione penale e il suo adempimento prescinde dall’interesse personale dell’avente diritto alla restituzione, essendo al contrario rilevante il solo interesse dell’imputato ad accedere al patteggiamento”