La sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4518 del 28 gennaio 2026 depositata in data 3 febbraio 2026, in tema di impugnazione della parte civile avverso la sentenza di appello che, in totale riforma della decisione di condanna di primo grado, abbia assolto l’imputato dal delitto ascrittogli con la formula “perché il fatto non sussiste”, ha fatto propri i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 2 del 2026 che hanno affermato quanto segue “……..il giudice penale non deve perciò più statuire sulla responsabilità penale dell’autore, né rivalutare l’oramai accertato fatto di reato, dovendo decidere soltanto sull’esistenza e sull’entità in concreto di un pregiudizio risarcibile, ossia accertare il diritto del danneggiato al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, nel rispetto dei principi propri del diritto della responsabilità civile per quanto riguarda la valutazione del nesso causale e dell’elemento soggettivo”
