Momento Legislativo

Immigrazione – Stranieri – Ripristino controllo di frontiera – Provvedimento di respingimento – Regolamento (UE) 2016/399 – Direttiva 2008/115/CE – Corte di Giustizia , 4a sez, causa C-143/22, sent. 21.10.2023

La Quarta Sezione della Corte di Giustizia nella causa C-143/22, con la sentenza del 21 settembre 2023 si è pronunciata   sulla domanda di pronuncia pregiudiziale vertente “….. sull’interpretazione dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1; in prosieguo: il «codice frontiere Schengen»), nonché della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98)”.

Il Consiglio di Stato in proposito ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale “Se, in caso di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, alle condizioni previste dal titolo III, capo II, del [codice frontiere Schengen], lo straniero proveniente direttamente dal territorio di uno Stato aderente alla convenzione di Schengen possa essere oggetto di un provvedimento di respingimento, in sede di verifiche effettuate a tale frontiera, sulla base dell’articolo 14 di tale [codice], senza che sia applicabile la direttiva [2008/115]”

La Corte ha dichiarato che : Il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, devono interpretati nel senso che: qualora uno Stato membro abbia ripristinato i controlli di frontiera alle sue frontiere interne, esso può adottare, nei confronti del cittadino di un paese terzo che si presenti ad un valico di frontiera autorizzato situato nel suo territorio e in cui tali controlli vengono effettuati, un provvedimento di respingimento, in forza di un’applicazione mutatis mutandis dell’articolo 14 di detto regolamento, purché a detto cittadino siano applicate le norme e le procedure comuni previste da tale direttiva ai fini del suo allontanamento.

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