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Linea di credito - D. lgs. n. 374 /1999 e del d.m. n. 4855/2001 - Apertura mediante carta di credito di tipo “revolving” a tempo indeterminato - Corte Cass. 1^ Sezione civile, sentenza  n. 12838 del 14.3.2025, depositata in data 13 maggio 2025

Le prima sezione civile della Corte di Cassazione  con la sentenza n. 12838 del 14 marzo 2025, depositata in data 13 maggio 2025, in tema di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo “revolving”, ha affermato i seguenti principi di diritto:

  • ” nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l’apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso l’U.I.C. ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999;
  • nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso l’U.I.C. ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.”

 

 

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