Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22802 del 25 marzo 2025 depositata in data 7 agosto 2025, in materia di costituzione di rendita vitalizia del lavoratore ha affermato il seguente principio di diritto: “ai fini dell’esercizio della facoltà di chiedere all’Inps la costituzione della rendita vitalizia riversibile disciplinata dall’art. 13 comma 1 della legge n. 1338 del 12 agosto 1962 e ss. mm. il termine di prescrizione decorre, per il datore di lavoro, dalla intervenuta prescrizione dei contributi; la rendita chiesta dal lavoratore ai sensi dell’art. 13 comma 5 della legge citata inizia a prescriversi da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita ai sensi dell’art. 13 comma 1 della legge n. 1338 del 1962 “.