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Indagini preliminari - Ordinanza di archiviazione - Particolare tenuità del fatto – Art. 411 comma 1 bis c.p.p.- Opposizione indagato - Iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziario - Modifiche ex d.lgs. n. 122/2018 – Ricorso per cassazione - Interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento. - Corte Cass. . sesta sez pen. , sent. n. 611, del 8 gennaio 2024

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione  con la sentenza n. 611 del  8 gennaio 2024, in materia di di indagini preliminari e sul pregiudizio della iscrizione del casellario giudiziale nella contrattazione con privati o con la pubblica amministrazione, ha affermato che l’ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto emessa, ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell’indagato, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2023, n. 122,  è ricorribile per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma 7, Cost., nell’ipotesi in cui sia “……allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento di archiviazione indicando il concreto pregiudizio subito dall’indagato”.

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