La sesta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 32786 del 23 settembre 2025, depositata in data 3 ottobre 2025, in materia di impugnazione cautelare personale ha affermato: “L’interrogatorio di garanzia previsto dall’art. 294 cod. proc. pen. deve, infatti, ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. impone l’obbligo di trasmissione da parte dell’autorità procedente al tribunale del riesame, soltanto quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all’indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse“.