Momento Legislativo

Impugnazione delibera sociale - Giudizio di legittimità - Qualità di socio - Cessione delle azioni dopo proposizione ricorso - Applicazione dell’art. 2378, c. 2, c.c. - Società per azioni - Recesso ex art. 2437-bis, c. 3, c.c. - Condizione risolutiva - Deliberazione di revoca o di scioglimento - Riacquisto ex tunc status di socio - Corte Cass. 1^ sezione civile, sentenza  n. 15087 del 13.3.2025, depositata in data 5 giugno 2025

La prima sezione civile della Corte di Cassazione  con la sentenza n. 15087 del 13 marzo 2025, depositata in data 5 giugno 2025, in tema di impugnazione di delibere assembleari e della perdita della qualità di socio dopo la proposizione del giudizio di legittimità,   ha affermato i seguenti principi di diritto: 

“Nel giudizio di legittimità, ove il socio che abbia impugnato la delibera sociale venga a perdere la qualità di socio per una cessione delle azioni attuatasi dopo la proposizione, da parte sua, del ricorso per cassazione, non trova applicazione l’art. 2378, comma 2, c.c“;

“In tema di società per azioni, in base all’art. 2437-bis, comma 3, c.c. il recesso costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società e che è subordinato alla condizione risolutiva rappresentata alternativamente dallo intervento, nel termine di novanta giorni ivi previsto, della revoca della delibera che lo legittima e dallo scioglimento della società; in ragione della deliberazione di revoca o di scioglimento il socio receduto riacquista ex tunc lo status di socio, comprensivo della legittimazione a impugnare a norma degli artt. 2377 e 2378 c.c. tale deliberazione, al pari delle altre che siano state adottate a seguito del proprio recesso”

 

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