La seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15774 depositata in data 12 giugno 2025, in materia di gratuito patrocinio ha affermato che “Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato
che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla “responsabilità delle parti per le spese”