Momento Legislativo

Giudizio di cessazione effetti civili del matrimonio – Ordinanza del tribunale ordinario – Provvedimenti “de potestate” – Disciplina antecedente al d.lgs. n. 149/2022 – Ricorso straordinario per cassazione – Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 22423/2023

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22423 del 25 luglio 2023 , in tema di giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in riferimento alla possibilità di ascrivere alle ordinanze cd. de potestate, adottate, ai sensi dell’art. 333 c.c., in via provvisoria dal tribunale ordinario, hanno affermato il seguente principio di diritto:

“i provvedimenti cd. de potestate adottati dal tribunale ordinario, quando competente ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., nel corso dei giudizi aventi ad oggetto la separazione e lo scioglimento (o cessazione degli effettivi civili) del matrimonio, nel sistema normativo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 (cfr. art. 473-bis.24, commi 2 e 5, c.p.c.), non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, della Costituzione, trattandosi di provvedimenti temporanei incidenti su diritti soggettivi (in tal senso decisori) ma non definitivi, in quanto privi di attitudine al giudicato seppur rebus sic stantibus, essendo destinati ad essere assorbiti nella sentenza conclusiva del grado di giudizio e, comunque, revocabili e modificabili in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di nuove circostanze”.

 

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