La prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7919 del 25 febbraio 2026 depositata in data 23 marzo 2026, in tema di gestazione per sostituzione avvenuta all’estero ha affermato che: “ …..la trascrizione dell’atto di nascita recante l’indicazione come madre della moglie del ricorrente si tradurrebbe nell’attribuzione di uno status genitoriale che incontra un chiaro limite di ordine pubblico, mancando la sostanza di un progetto genitoriale condiviso, potendosi riscontrare un mero intento rimasto allo stadio iniziale, privo della necessaria maturazione per assumere rilevanza giuridica e, al contempo, sfornito di qualsiasi riscontro nella concreta dimensione relazionale della minore. ” . La Suprema Corte ha quindi rilevato che “……..l’ordinamento interno sarebbe chiamato a riconoscere una genitorialità del tutto svincolata sia dal dato affettivo-relazionale sia dalla discendenza genetica, non corrispondente ad una intenzione progettuale concreta e definita, con un esito incompatibile non solo con l’obbligo di bilanciamento che consegue al divieto di gestazione per sostituzione, ma anche con i principi che presiedono alla formazione dello status filiale, i quali, pur non fondandosi in via esclusiva o prevalente sulla discendenza biologica, richiedono che la formazione della genitorialità sia effettiva e riconoscibile sul piano dell’assunzione degli obblighi e della responsabilità consequenziale”

