La prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 30108 del 14 ottobre 2025 depositata in data 14 novembre 2025, in tema di tassazione delle partecipazioni ai fondi immobiliari imputate ai familiari e cumulate e alla ammissibilità e proponibilità o meno di una interpretazione costituzionalmente orientata che ancori tale condizione alla convivenza tra gli stessi, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di fondi comuni di investimento immobiliare, l’art. 32, comma 3-bis, quinto periodo, d.l. n. 78 del 2010, ha una finalità antielusiva ed integra una presunzione legale relativa, la cui prova contraria incombe su colui che ne contesta l’applicazione. A tal fine, la parte ha l’onere di provare l’effettività e l’autonomia della propria quota di partecipazione al fondo rispetto a quelle degli altri familiari, dimostrando l’originarietà delle fonti di investimento, il godimento dei guadagni e dei benefici derivanti dal fondo, nonché l’autonomia delle scelte sull’an e sul quomodo dell’investimento“
