La prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1988 del 4 luglio 2025 depositata in data 29 gennaio 2026, in tema di procedimenti per disconoscimento della paternità ha affermato i seguenti principi di diritto:
“In materia di azioni di disconoscimento della paternità, costituisce un comportamento valutabile ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c., anche il rifiuto ingiustificato del figlio alla sottoposizione al test del DNA, con la precisazione che, ove quest’ultimo sia ancora minorenne, il consenso alla sottoposizione al test del DNA, come pure il rifiuto e la sua giustificazione, devono essere espressi dal soggetto che ne ha la rappresentanza in giudizio, e dunque, in assenza di diverse disposizioni, dal curatore speciale del minore, senza che la mancata partecipazione dello stesso alle operazioni peritali possa in sé valere come rifiuto alla sottoposizione al test“
“In materia di azioni di disconoscimento della paternità, l’ascolto del minore, da compiersi in presenza dei presupposti per il suo espletamento, costituisce il mezzo attraverso il quale il minore esprime al propria opinione sulla vicenda giudiziaria che lo riguarda, ma la decisione sulla sottoposizione o meno alla test del DNA spetta comunque al soggetto che per legge o per provvedimento del giudice lo rappresenta e, quindi, in caso di nomina del curatore speciale, e in assenza di diverse disposizioni, da quest’ultimo”
“Nei giudizi di disconoscimento della paternità riguardante fini minori d’età, il giudice è chiamato ad accertare e tutelare l’interesse superiore di questi ultimi in rapporto alla richiesta pronuncia, operando un bilanciamento, da compiersi in concreto e all’attualità, fra il diritto all’identità personale legato all’affermazione della verità biologica e l’interesse alla certezza degli status familiari ed alla stabilità dei rapporti familiari, in base ad una considerazione del diritto all’identità personale non soltanto correlato alla verità biologica, che tenga conto anche dei legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno della famiglia e della loro rilevanza al momento della decisione”
