Momento Legislativo

Estinzione della società - Cancellazione dal registro delle imprese - Crediti oggetto di trasferimento in favore dei soci - Volontà del creditore di rimettere il debito - Mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione - Insufficienza - Prova sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito - Corte di Cassazione Sezioni Unite civili, sentenza n. 19750 del 18 febbraio 2025, depositata in data 17 luglio 2025

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19750 del 18 febbraio 2025  depositata in data 17 luglio 2025,  in materia di estinzione della società per cancellazione dal registro imprese ha affermato il seguente principio di diritto:  “«L’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l’estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall’ex-socio, o nei confronti del quale quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito

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