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Domanda di arricchimento ingiustificato - Contratto concluso dalla pubblica amministrazione - Inosservanza del requisito della forma scritta ad substantiam - Nullità - Illiceità di un elemento essenziale ex art. 1418, c. 2, c.c., - Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 11513 del 11 novembre 2025 depositata in data 28 aprile 2026

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11513  del  11 novembre 2025 depositata in data 28 aprile 2026,  in tema di azione  per indebito arricchimento  ha affermato il seguente principio di diritto: “La nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione senza l’osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l’esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale di cui all’art. 1418, comma secondo, c.c., per contrasto con l’ordine pubblico o in caso di frode alla legge. L’azione può essere esercitata – alle medesime condizioni – anche dalla P.A. che abbia subito un depauperamento patrimoniale dalla esecuzione del contratto nullo. In caso di nullità del contratto, la domanda ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario rispetto all’azione di ripetizione dell’indebito disciplinata dall’art. 2033 c.c. ed è proponibile se quest’ultima è preclusa in virtù dei limiti che ne condizionano l’esperimento, ossia in caso di carenza ab origine dei presupposti fondanti la relativa domanda “

 

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