La prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 32910 depositata in data 17 dicembre 2025, in tema di diritto del coniuge divorziato a una quota del t.f.r. ha affermato che ” il giudice non può, con gli strumenti interpretativi a sua disposizione, inserire una distinzione, all’interno della disposizione, parametrata sulla funzione in concreto rivestita dall’assegno stesso, fino al punto di escludere la partecipazione alla quota di trattamento di fine rapporto là dove l’assegno post-matrimoniale, di importo modesto, sia stato accordato sulla base di una esigenza assistenziale pura, senza che ricorresse anche una esigenza compensativa o perequativa.” rilevando che L’art. 12-bis rappresenta uno strumento per attuare una partecipazione, seppur posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi, finché il matrimonio è durato, ovvero per realizzare una ripartizione di una entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio. Si tratta di una misura diretta a favorire il divorziato, riconoscendo il diritto a godere almeno in parte di quella componente del patrimonio rappresentata dall’indennità di fine rapporto, specie in considerazione della sua natura di retribuzione differita.
