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Notifica decreto di citazione a giudizio in appello - Dichiarazione o elezione di domicilio mancante - Previsione art. 581, comma 1-ter, c. p. p. – Applicabilità alla parte civile – Corte Cass. V^ Sez. pen. sentenza n. 6993 del 13.11. 2023 pubbl. il 15 febbraio 2024

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione  con la sentenza n. 6993 del 13 novembre 2023, pubblicata in data 15 febbraio 2024,  sulla questione relativa alla mancata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della pratica del decreto di citazione a giudizio in appello ed in particolare sulla riferibilità alla parte civile della disposizione dell’art. 581 c.p.p. comma 1-ter novellato dall’art. 33, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,, ha affermato che non opera tale previsione nei confronti della parte civile, del responsabile civile e del soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria, “…….che richiede a pena di inammissibilità   il deposito, unitamente all’atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe inutile ed eccessivamente formalistico, in ragione dello statuto processuale di tali parti, rinvenibile negli artt. 100, commi 1 e 5, e 154, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui esse possono stare in giudizio tramite un difensore munito di procura speciale e presso questi vedono necessariamente eletto il proprio domicilio, cui vanno indirizzate le notifiche degli atti processuali” 

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