La sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5986 del 16 gennaio 2026 depositata in data 13 febbraio 2026, in tema di delitto di danneggiamento, ha affermato che ” ….il danneggiamento del c.d. braccialetto elettronico rientra a pieno titolo nella previsione di cui all’art. 635, comma 2, n.1, cod. pen. con riferimento alle cose destinate a pubblico servizio, incluse tra quelle indicate nell’art. 625 n. 7 cod. pen., per le quali è prevista la procedibilità d’ufficio, non trattandosi a cosa esposta per necessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, per le quali, invece, il danneggiamento è procedibile solo a querela di parte .”
