La sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19715 del 4 aprile 2024, depositata in data 27 maggio 2025, in materia di delitti contro la famiglia con riferimento all’obbligo di contribuzione alle spese straordinarie ha affermato che “L’inadempimento degli obblighi di natura economica, è dunque, riconducibile, senza violare la tipicità della condotta incriminatrice di cui all’art. 570-bis cod. pen., anche al mancato pagamento delle spese straordinarie previste dal titolo giudiziario o consensuale, senza che, in questa sede, assumano rilevanza problematiche inerenti al rimborso o all’esercizio di un’azione di accertamento, che rilevano in sede civile, sempre che sia provato l’omesso versamento della quota dovuta e la tipologia delle spese straordinarie che il coniuge ha sostenuto”