La prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 30108 del 14 ottobre 2025 depositata in data 14 novembre 2025, in tema di “esdebitazione del sovraindebitato incapiente previsto dall’art. 283 CCII ha affermato il seguente principio di diritto: “Il debitore incapiente già dichiarato fallito e che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell’esdebitazione di cui all’art. 142 l.fall. non può successivamente invocare il diverso beneficio della esdebitazione dell’incapiente, disciplinato dall’art. 283 CCII, qualora l’esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento“
