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Debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata - Art. 1 legge n. 197/2022 c. 235 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del D.L 27.12. 2024, n. 202 ( L. 21 .02.2025, n. 15) - Perfezionamento della definizione - Versamento della prima o unica rata delle somme dovute - Rottamazione quater per debiti di natura non tributaria - Corte di Cassazione, Sezione Unite civili, sentenza n. 5889 del 21 ottobre 2025 depositata in data 15 marzo 2026

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5889 del 21 ottobre 2025 depositata in data 15 marzo 2026,  in tema di debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata  ha affermato i seguenti principi di diritto:

– in forza della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12 bis d.legge n.84 del 17 giugno 2025 come convertito in legge n. 108 del 30 luglio 2025, ‘ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata”0

“La procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1 co. 231 segg. l. 197/22 (c.d. ‘rottamazione quater’) può essere esperita anche per debiti di natura non tributaria, purchè risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
” Nel caso di solidarietà passiva per il debito posto in riscossione, la definizione agevolata di cui all’art. 1 co.
231 segg. l. 197/22 produce i suoi effetti sostanziali e processuali, tra i quali l’estinzione del giudizio, anche nei confronti del co-obbligato non aderente”.

 

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