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Danno biologico - Circolazione stradale - Invalidità macropermanente in caso di sinistro - Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) - d.P.R. 13.01.2025, n. 12 - Sinistro con data antecedente all'entrata in vigore - Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 8630 del 16 gennaio 2026 depositata in data 7 aprile 2026

La terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8630 del  16 gennaio 2026 depositata in data 7 aprile 2026,  in tema di  danno biologico ed applicazione della tabella Unica Nazionale per il risarcimento, ha affermato il seguente principio di diritto: “ la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ – solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N

 

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