La quarta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 34387 del 4 luglio 2024 depositata in data 12 settembre 2024 sulla questione riguardante le lavorazioni in cantiere ha affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della applicazione dell’obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione e quello per la esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 90, comma 3, d.lgs. 81/2008, la nozione di cantiere va rapportata all’opera da realizzare e il momento della sua cessazione non è determinato da eventuali varianti in corso d’opera, ma dalla effettiva ultimazione di tutti i lavori ad essa inerenti”