La Corte Costituzionale con la sentenza n. 137 del 8 giugno 2026, depositata in data 21 luglio 2026, in tema di reati pagamento del contributo unificato nel procedimento civile ha affermato: 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 812, lettera a), numero 2), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), sollevata, con le ordinanze indicate in epigrafe, dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, e dal Giudice onorario di pace di Benevento in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, per il profilo della limitazione del diritto di agire in giudizio in forza dell’attribuzione al cancelliere del potere di decidere dell’iscrizione a ruolo della causa;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 812, lettera a), numero 2), della legge n. 207 del 2024, sollevata, con le ordinanze indicate in epigrafe, dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, e dal Giudice onorario di pace di Benevento in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., per i profili della limitazione del diritto di agire in giudizio in forza di un onere fiscale privo di collegamento con un obiettivo di razionalizzazione del servizio giustizia e della lesione del principio di eguaglianza”
