Momento Legislativo

Contributo unificato - Iscrizione a ruolo procedimenti civili - Mancato versamento importo ex art. 13, c. 1, lett. a), o il minor contributo dovuto per legge - Limitazione accesso alla giurisdizione a chi sia privo di mezzi - Corte di Cassazione, 3^ Sezione civile, Ordinanze n. 32227 - 32232 - 32234 del 21 ottobre 2025 depositate in data 11 dicembre 2025

La terza sezione civile della Corte di Cassazione con tre distinte ordinanze n. 32227 – 32232 – 32234 del 21 ottobre 2025 depositate in data 11 dicembre 2025 in  tema di corresponsione del contributo unificato per l’avvio del procedimento civile  ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2024, n. 107, nei termini di cui in motivazione, ordinando la trasmissione delle ordinanze alla Corte costituzionale e la sospensione dei giudizi. Le ragioni sollevate dalla Corte di legittimità attengono fondamentalmente alla irragionevolezza della disposizione in riferimento alla “…….violazione dell’art. 3 Cost. in termini di principio di uguaglianza, posto che nulla viene previsto per consentire l’accesso alla giurisdizione a chi sia privo di mezzi e non possa versare la somma suindicata; e palese è anche la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dal momento che la disposizione censurata preclude l’accesso alla giurisdizione, in nome di un interesse di natura fiscale, senza che l’onere imposto alla parte abbia un qualche collegamento con il migliore svolgimento della funzione giurisdizionale”

 

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