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Avvocati - Patto di quota lite - Stipula successiva alla riformulazione dell’art. 2233 c.c. (d.l. 223/2006, conv. con modif. l. n. 248 del 2006) - Art. 13 l. n. 247 /2012 - Validità - Corte di Cassazione 2^ Sezione civile, sentenza n. 26288 del 11 settembre 2025, depositata in data 27 settembre 2025

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26288 del 11 settembre 2025  depositata in data 27 settembre 2025,  in materia di compensi professionali dell’avvocato,  ha affermato il seguente principio di diritto : “il patto di quota lite, in quanto stipulato dopo la riformulazione dell’art. 2233 cod. civ. operata dal d.l. 223/2006 conv. con mod. dalla legge 248/2006 e prima dell’entrata in vigore dell’art. 13 legge 247/2012 è valido, a meno che, valutato sotto il profilo causale e sotto il profilo dell’equità, alla stregua della regola integrativa di cui all’art. 45 del codice deontologico forense nel testo deliberato il 18-1-2007, il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all’epoca della conclusione del contratto, risulti sproporzionato per eccesso rispetto alla tariffa di mercato. “. 

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