Momento Legislativo

Attività giornalistica senza il consenso dell’interessato - Articolo di cronaca giudiziaria - Pubblicazione, di immagini di persone - Equiparazione ad immagine fotosegnaletica - Esclusione - Consenso degli effigiati - Condizione di essenzialità dell’informazione -Corte di Cassazione 1^ sezione Unite civili, sentenza n. 20387 del 10 giugno 2025, depositata in data 21 luglio 2025

La prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20387 del 10 giugno 2025  depositata in data 21 luglio 2025,  in materia di trattamento di dati personali per finalità di cronaca giudiziaria, avente ad oggetto la pubblicazione di immagini per l’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria,  ha affermato i seguenti principi di diritto: 

a) La ricerca della stabilità delle decisioni giurisprudenziali non si declina in regole generali e astratte, di applicazione automatica, in quanto la decisione del giudice è sempre statuizione nel caso concreto, agganciata a dati sostanziali in fatto e a valutazione da condursi caso per caso»;
b) In materia di trattamento di dati personali, ai fini dell’art. 137 del codice della privacy D.Lgs 196/03, norma che autorizza il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’attività giornalistica anche senza il consenso dell’interessato, da vagliarsi con specifico riferimento al DM attuativo d.d. 31.01.2019, «Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – 29 novembre 2018» e segnatamente agli artt. 6, 8 e 12, la pubblicazione, a corredo di un articolo di cronaca giudiziaria di immagini di persone con il logo «Polizia» non può essere, di per sé, equiparata a un «fotosegnalamento», che si caratterizza invece per essere una foto di fronte, di profilo e recante numero di matricola e i dati biometrici»;
c) Il trattamento di dati personali effettuato dall’editore, in termini di pubblicazione delle fotografie dei soggetti indagati a corredo dell’articolo di cronaca giudiziaria che vede loro protagonisti, è da ritenersi lecito, laddove, sebbene avvenuto in difetto del consenso degli effigiati, soddisfi la condizione di essenzialità della informazione rispetto a fatti di interesse pubblico per finalità giornalistiche (art. 136, 137 del Codice privacy) e non risulti lesiva della dignità personale

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