La quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12258 del 24 febbraio 2026 depositata in data 31 marzo 2026, in tema di responsabilità degli enti sportivi per reati commessi dai soggetti di cui si avvalgono nelle competizioni, ha affermato il seguente principio “……nel processo penale sussiste la responsabilità civile di cui all’art. 2049 cod. civ. delle Associazioni o Federazioni sportive, anche dilettantistiche, per i reati commessi dai soggetti dei quali si avvalgono nelle competizioni, pur in assenza di un rapporto di lavoro dipendente e/o a titolo oneroso tra preponente e preposto, ove sia accertato un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività del preposto e l’illecito“

