La prima sezione civile della Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 14864 del 6 maggio 2026 depositata in data 18 maggio 2026, in tema di assegno di mantenimento ha affermato che : “le modifiche richieste quanto all’an o al quantum dell’obbligo di un coniuge di contribuire al mantenimento dell’altro hanno effetto dalla domanda; laddove, però, nel corso del procedimento, quindi anche in secondo grado, si accerti essere intervenuta una modifica dei presupposti di fatto dell’obbligo o della sua quantificazione, allora la modifica o la revoca potranno avere, motivatamente, una decorrenza diversa, anche dalla decisione”
