La quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 40474 del 3 dicembre 2025 depositata in data 16 dicembre 2025, in tema di deposito telematico dell’atto di appello ha affermato che nell’ipotesi in cui “……….la generazione della relativa ricevuta non sia tempestiva, ciò che assume rilievo non può che essere l’attestazione di invio, unico adempimento nella disponibilità della parte e unico criterio di verifica della tempestività.“
