Le terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26419 del 7 luglio 2026, depositata in data 7 ottobre 2026, in tema di aggressione fisica e relativo danno morale ha affermato il seguente principio di diritto: “In caso di aggressione fisica volontariamente condotta dall’agente, la valutazione del danno morale subito dalla persona offesa non può ritenersi pregiudizialmente legata (in termini rigidamente proporzionali) all’entità del danno biologico provocato, dovendo necessariamente estendersi alla considerazione dell’intimo significato afflittivo della mortificazione psicologica oggettivamente sofferta per effetto della violenta prevaricazione subita, oltre all’oggettiva compromissione inflitta, sul piano morale, al proprio equilibrio emotivo connessa alla frustrazione e alla vergogna per gli eventuali segni socialmente riconoscibili lasciati dalla violenza altrui sul proprio corpo; e ciò, tanto più nei casi in cui il fatto valga a qualificarsi, in termini ancor più gravi e intollerabili, alla stregua di una riconoscibile ipotesi di violenza di genere “
