La quarta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15455 del 26 novembre 2024, depositata in data 18 aprile 2025, in tema di mancata contestazione di aggravanti ha affermato che “il giudice non potrà nemmeno ritenere esistente in base agli atti la circostanza non contestata, essendogli ciò precluso dall’art. 521, comma 1, cod. proc. pen., e dovrà pertanto limitarsi a pronunciare condanna per il fatto reato non qualificato, come ritualmente contestato, dal pubblico ministero” e che “una circostanza aggravante non contestata all’imputato, e pertanto non oggetto di contraddittorio tra accusa e difesa, deve essere considerata tamquam non esset per il giudice”