La terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16992 del 23 aprile 2025 depositata in data 24 giugno 2025, in materia di versamento da parte del consumatore addizionale provinciale alla accisa sull’energia elettrica, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito“