Con l’ordinanza in esame la Corte esclude l’equipollenza della p.e.c. con la raccomandata con avviso di ricevimento per la risoluzione contrattuale nel caso in cui in sede di sottoscrizione le parti avessero espressamente previsto che le comunicazioni dovessero essere inviate a mezzo raccomandata a.r.
Dal momento che la modalità di comunicazione è contenuto in un atto unilaterale recettizio e dunque parificabile ad un contratto, qualora le parti abbiano convenuto una determinata forma per disciplinare le modalità di comunicazione si presume che tale pattuizione sia pattuita ai fini della validità delle comunicazioni medesime.
