La sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 37533 del 10 settembre 2026, depositata in data 27 ottobre 2026, in tema di impugnazioni cautelari, fatta la premessa che l’art. 611, comma 1, del c. p. p., come modificato, prevede che la corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio, ha affermato che in assenza di una discussione orale “….. il novellato art. 611 cod. proc. pen. sia norma speciale rispetto all’art. 311 cod. proc. pen. e che, conseguentemente, il termine di dieci giorni prima dell’udienza costituisca il limite per il deposito dei motivi nuovi, mentre la facoltà prevista dall’art. 311 (deposito di motivi nuovi prima dell’inizio della discussione orale) mantiene la propria rilevanza nelle ipotesi in cui vi sia trattazione orale”.
