La terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27675 del 20 ottobre 2026 depositata in data 23 ottobre 2026 in tema di procedimento di esecuzione ha affermato il seguente principio di diritto: ” Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dispone l’arresto della procedura esecutiva in attesa della decisione di una causa reputata pregiudiziale o connessa (ancorché adottato al di fuori delle ipotesi tipiche o in impropria applicazione dell’art. 337 c.p.c.) è impugnabile esclusivamente mediante l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni. In difetto di tempestiva opposizione, la qualificazione e gli effetti di sospensione stabiliti dal giudice, a prescindere dalla sua legittimità, si stabilizzano, precludendo al debitore di far valere, a distanza di tempo, la presunta estinzione della procedura per inattività delle parti ai sensi dell’art. 624-bis c.p.c. “
