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Espropriazione presso terzi - Opposizione agli atti esecutivi promosso contro l’ordinanza di assegnazione delle somme - Litisconsorte necessario debitore esecutato - Invalida evocazione in giudizio - Nullità - Corte di Cassazione Sezione terza Civile, Ordinanza n. 26700 del 6 ottobre 2026 pubblicata in data 12 ottobre 2026

La terza sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26700 del 6 ottobre 2026 depositata in data 12 ottobre 2026 in tema di espropriazione presso terzi ha affermato i seguenti principi di diritto:  “ ………. nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) promosso avverso l’ordinanza di assegnazione delle somme, il debitore esecutato riveste la qualità di litisconsorte necessario unitamente al creditore procedente e al terzo pignorato. Ne consegue che non solo la mancata, ma anche l’invalida evocazione in giudizio del debitore esecutato determina la nullità dell’intero processo e della sentenza pronunciata a contraddittorio non integro. Tale vizio, attenendo all’ordine pubblico processuale e condizionando la validità della decisione (inutiliter data e soggetta all’opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c.), è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado ed eccepibile da qualsiasi parte costituita, senza che possano ostarvi la qualificazione della doglianza sulla nullità della vocatio in ius quale eccezione de iure tertii e il principio della sua normale riserva al solo soggetto pretermesso”
“Ai fini della notificazione degli atti giudiziali civili a mezzo PEC, l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) non rientra tra i “pubblici elenchi” tassativamente autorizzati dall’art. 16-ter del D.L. n. 179/2012 per le notificazioni indirizzate a società commerciali (per le quali gli unici elenchi validi sono l’INI-PEC e il Registro delle Imprese); pertanto, la notificazione dell’atto introduttivo di lite a un litisconsorte necessario, eseguita nei confronti di una società debitrice poi rimasta contumace ad un indirizzo estratto dall’IPA, è affetta da nullità non sanata per mancato raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., imponendo la rimessione della causa al primo giudice ex art. 383, ultimo comma, c.p.c. per l’integrazione del contraddittorio”

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