Momento Legislativo

Mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti - Legittimazione ad agire del genitore con essi convivente - Autonomia e concorrenza rispetto alla legittimazione diretta dei figli - Corte di Cassazione Sezione Prima Civile, Ordinanza 18 ottobre 2026, n. 27140

La legittimazione ad agire per il riconoscimento del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti spetta al genitore inizialmente con essi convivente anche successivamente al  trasferimento del figlio fuori sede per ragioni di studio.

La Cassazione riafferma il principio in base al quale in assenza di una autonoma richiesta da parte del figlio di genitori separati – ormai divenuto maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente – il genitore convivente col figlio che provvede alle esigenze di quest’ultimo  è legittimato in proprio ad agire nei confronti dell’altro genitore per ottenere il versamento dell’assegno dovuto a titolo di mantenimento.

La legittimazione del genitore convivente è fondata sulla continuità dei doveri gravanti sul genitore nel persistere della situazione di convivenza e concorre con la diversa legittimazione del figlio maggiore d’età, la quale trova fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento.

Si tratta dunque di legittimazioni autonome e concorrenti, che si basano su diritti autonomi e concorrenti fondati sul presupposto che i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli anche maggiorenni fino al raggiungimento dell’indipendenza economica.

Quella dei genitori e dei figli rappresentano posizioni giuridiche distinte. Quella del figlio, «avente diritto al mantenimento, ed anzi legittimato in via prioritaria ad ottenere il versamento diretto del contributo»; quella del genitore convivente, volta ad ottenere dall’altro genitore un contributo che non lo metta in condizione di dover anticipare la quota di spettanza dell’altro genitore. 

La legittimazione ad agire sia del genitore che del figlio,  «costituisce una condizione dell’azione diretta all’ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della stessa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza».

 

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