Le sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 32652 del 23 luglio 2026, depositata in data 2 settembre 2026, in tema di misure cautelari personali applicate per il reato di maltrattamenti in famiglia ha affermato che : “l’interlocuzione della persona offesa sulla richiesta di sostituzione della misura costituisce esercizio di una mera facoltà e, pertanto, il suo silenzio non può essere interpretato come mancata sussistenza di condizioni di pericolo o timore per la propria incolumità – e valere a favore della persona già sottoposta a misura – venendo, altrimenti, trasformato da misura di protezione e garanzia in un onere informativo posto a carico della persona offesa”
