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Riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis in favore di minori - Ricorso avverso diniego - Corte di Cassazione Sezioni Unite civili, sentenza n. 24045 del 14 aprile 2026 depositata in data 26 luglio 2026

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione  con la sentenza n. 24045  del  14 aprile 2026, depositata in data 26 luglio 2026, in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ha affermato i seguenti principi di diritto: ” i) la disciplina prevista dall’art. 3-bis l. 91/1992, introdotto dall’art. 1, d.l. 28 marzo 2025, n. 36 e convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2025 n. 74, non è applicabile, per espressa indicazione del legislatore, alle domande giudiziali di accertamento dello stato di cittadino presentate prima del 27 marzo 2025, che restano regolate dalla legislazione precedentemente in vigore;

ii) ai sensi dell’art. 7 l. 555/1912, il minore non emancipato, nato all’estero da cittadino o cittadina italiano in uno Stato di residenza ove la cittadinanza si acquisti a titolo originario per effetto dello ius soli, è bipolide di diritto dalla nascita e conserva la cittadinanza italiana anche in caso di naturalizzazione o perdita della stessa da parte del genitore cittadino italiano, salve diverse disposizioni speciali in senso contrario stipulate con trattati internazionali o sua eventuale rinunzia ritualmente intervenuta una volta raggiunta la maggiore età od ottenuta l’emancipazione;
iii) ai sensi dell’art. 12 l. 555/1912, soltanto il minore non emancipato che abbia esclusivamente la cittadinanza italiana può subire gli effetti della perdita della cittadinanza da parte del genitore con cui condivide la residenza, ove, per la legislazione dello Stato estero, possa acquistare (a titolo non originario) quella straniera;
iv) la piena equiparazione della madre al padre che ha fatto seguito alle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983 opera non solo ai fini della trasmissione della cittadinanza per nascita, ma anche delle conseguenze derivanti sul figlio dalla perdita della cittadinanza da parte del genitore dal quale il discendente abbia mutuato la propria cittadinanza e con cui egli abbia avuto la residenza in comune.”

 

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