Le sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27223 del 18 giugno 2026, depositata in data 20 luglio 2026, in tema di delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ha affermato che restano estranei “……alla struttura del fatto tipico gli atteggiamenti della persona offesa, che non ha la disponibilità della misura e non può, con il consenso, il perdono, la remissione della querela o una scelta di riavvicinamento, paralizzare l’efficacia del comando giudiziale fondato su una previa valutazione del rischio di reiterazione del reato” concludendo che l’obbligo di osservazione del divieto “…..permane interamente in capo al soggetto destinatario della misura, il quale è tenuto ad evitare ogni contatto vietato, e, ove necessario, ad attivarsi per impedire che la violazione si realizzi o prosegua”
