Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23486 del 24 febbraio 2026 depositata in data 18 luglio 2026, in tema di impugnazione di licenziamento disciplinare da parte di un lavoratore in condizioni di incapacità naturale ha affermato che la Corte Costituzionale con l’Ordinanza interlocutoria n. 23874 / 2024 ha dichiarato che “l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l’onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato”
