Momento Legislativo

Concordato preventivo - Continuità indiretta - Acquisto dell’azienda ad un prezzo superiore a quello di stima dello stesso compendio produttivo - Declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria - Non assoggettabilità a ricorso straordinario per cassazione - Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza n. 22960 del 19 giugno 2026 depositata in data 9 luglio 2026

La prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22960  del  19 giugno 2026 depositata in data 9 luglio 2026,  in tema di  concordato preventivo in continuità indiretta  ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel concordato preventivo in continuità, la verifica di ammissibilità cui è chiamato il tribunale secondo un criterio di legalità sostanziale riguarda anche la modalità di determinazione del valore di liquidazione, di cui all’art. 87, comma 1, lett. c) del CCII, la cui corretta individuazione assolve sia all’essenziale funzione informativa ai fini del consapevole esercizio del voto, che a parametro di legittimità della proposta nell’ipotesi in cui la stessa preveda un soddisfacimento dei creditori attraverso il meccanismo della relative priority rule (RPR). Ne consegue che, nel caso di continuità indiretta, fondata sull’offerta di acquisto dell’azienda da parte di un terzo, risulta illegittimo e non in linea con detta modalità di determinazione escludere dal valore di liquidazione l’entità economica di tale offerta, assumendo quale parametro alternativo una stima inferiore, fondata sulla liquidazione atomistica e disgregativa dei beni aziendali, che proprio l’offerta, vieppiù ove validata dal già espletato procedimento competitivo, fa divenire incongruo valore di riferimento concreto”.

 

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