La terza Sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18232 del 27 maggio 2026 depositata in data 6 giugno 2026, in tema di opposizione di terzo nel procedimento di esecuzione immobiliare ha affermato il seguente principio di diritto: “In sede di opposizione di terzo all’esecuzione immobiliare ex art. 619 c.p.c., la prevalenza del diritto del terzo rispetto al creditore pignorante deve essere verificata sulla base della opponibilità dell’atto traslativo secondo le risultanze dei Registri Immobiliari; ne consegue che l’indagine sulla reale volontà dei contraenti, ancorché condotta secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c., non può prevalere sul contenuto letterale della nota di trascrizione e degli elementi risultanti da una rituale consecuzione delle trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie, né possono essere opposti ai terzi creditori errori materiali o comportamenti successivi delle parti, non pubblicizzati con le stesse forme, che contrastino con la realtà giuridica apparente creata dagli stessi opponenti in forza del principio di autoresponsabilità”
