La quarta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9225 del 27 gennaio 2026 depositata in data 10 marzo 2026, in tema di contravvenzioni di guida in stato di ebrezza e pene applicabili ha affermato : “….il G.i.p. che ha emesso il decreto penale, previa rituale istanza e sussistendone i presupposti, sostituisce la pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, senza che a ciò osti la prodromica sostituzione in pena pecuniaria dell’originaria componente detentiva della pena“
