La seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1470 del 16 dicembre 2025 depositata in data 22 gennaio 2026, in tema di patrocinio a spese dello Stato ha affermato i seguenti principi di diritto :
“Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla “responsabilità delle parti per le spese“
“La circostanza che la persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato si avvalga, nel giudizio di opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, di un proprio difensore e non agisca personalmente ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 non costituisce grave ed eccezionale ragione per compensare le spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c. in ipotesi di soccombenza della P.A”
