La sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1129 del 16 ottobre 2025 depositata in data 13 gennaio 2026, in tema di corruzione elettorale ha affermato il seguente principio: ” lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d’ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura una progressione criminosa ed un unico reato permanente, previsto dall’art. 319 cod. pen., in cui è assorbita la meno grave fattispecie di cui all’art. 318 stesso codice, nell’ambito del quale le singole dazioni eventualmente effettuate, sinallagmaticamente connesse all’esercizio della pubblica funzione, si atteggiano a momenti consumativi di un unico reato di corruzione propria, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dall’ultima di esse”

