La quarta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 35873 del 22 ottobre 2025, depositata in data 3 novembre 2025, in tema di notificazioni ha affermato che nel caso di domicilio originariamente eletto presso un difensore fiduciario valgono i principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di elezione di domicilio dell’imputato presso il difensore, sebbene d’ufficio. “Qualora quest’ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dal comma 4-bis dell’art. 162 cod. proc. pen., introdotto della legge 23 giugno 2017, n. 103, e l’imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, deve procedersi alla notificazione ai sensi degli artt. 157 ed eventualmente 159 cod. proc. pen”
