Momento Legislativo

Processo esecutivo immobiliare e presso terzi - Iscrizione a ruolo - Termine perentorio ex artt. 543 e 557 c.p.c. - Copie attestate conformi - Deposito tardivo - Inefficacia pignoramento ed estinzione del processo - Corte di Cassazione 3^ Sezione civile, sentenza n. 28513 del 12 settembre 2025, depositata in data 27 ottobre 2025 -

La terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 28513 del 12 settembre 2025  depositata in data 27 ottobre 2025,  in materia di  processo esecutivo immobiliare e presso terzi,  ha affermato il seguente principio di diritto; “l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall’avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l’eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti 

Categorie

Ultimi articoli

Seguici

Ultimi articoli