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Processo esecutivo immobiliare e presso terzi - Iscrizione a ruolo - Termine perentorio ex artt. 543 e 557 c.p.c. - Copie attestate conformi - Deposito tardivo - Inefficacia pignoramento ed estinzione del processo - Corte di Cassazione 3^ Sezione civile, sentenza n. 28513 del 12 settembre 2025, depositata in data 27 ottobre 2025 -

La terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 28513 del 12 settembre 2025  depositata in data 27 ottobre 2025,  in materia di  processo esecutivo immobiliare e presso terzi,  ha affermato il seguente principio di diritto; “l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall’avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l’eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti 

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